(massima n. 1)
Lallontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dellobbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalitą tra la violazione e l'intollerabilitą della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa.