(massima n. 1)
Nel caso in cui il contratto di assicurazione per la responsabilitā civile derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, sia reso valido, ad istanza dell'assicurato alienante, per altro veicolo di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, la copertura assicurativa decorre, in mancanza di patto contrario, dalle ore 24 del giorno del rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore, dovendosi anche in tale ipotesi integrare il dettato del citato art. 8, che prevede la validitā della garanzia Ģdalla data del rilascio del certificatoģ con la regolamentazione specificata dall'art. 1899 c.c. che, nel prevedere, sia pure con espresso riferimento solo ai nuovi contratti di assicurazione, che la copertura assicurativa decorre (salvo patto contrario) dalle ore 24 del giorno della stipulazione, vuole soddisfare una esigenza di certezza circa il rapporto di consecuzione temporale tra la conclusione del contratto ed il rischio assicurato, che č comune ad ogni ipotesi di nuova copertura assicurativa, sia essa dipendente da un nuovo contratto che dal mutamento dell'oggetto di un contratto giā stipulato.