(massima n. 1)
L'azione che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di veicolo, per il quale vi č obbligo di assicurazione, propone, ai sensi dell'art. 1224 c.c., contro l'assicuratore per i danni conseguenti al ritardato pagamento dell'indennizzo, avendo propria fonte nel colpevole ritardo nell'adempimento della obbligazione indennitaria dell'assicuratore costituito in mora, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, non impedisce l'esercizio della diversa azione all'assicurato per il risarcimento del danno derivato dalla cattiva gestione del patto di lite nei confronti dell'assicuratore (cosiddetta mala gestio).