(massima n. 1)
La richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale, a norma dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, obbliga l'assicuratore della responsabilità civile ad adempiere il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo — che ha perciò natura pecuniaria — direttamente nei confronti del danneggiato. Pertanto la richiesta di questi, ove contenga tutti gli elementi necessari a mettere in grado l'assicuratore, mediante l'impiego della dovuta diligenza, di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatogli dalla legge, configura un atto di costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all'art. 1224 c.c., svincolati dal limite del massimale di polizza, che afferisce soltanto all'obbligazione principale. Ne consegue che il danneggiato, per essere risarcito dal danno da inadempimento dell'assicuratore al predetto obbligo legale, non è necessario proponga nei confronti di costui una specifica domanda di responsabilità, autonoma da quella nei confronti del danneggiante, ma è sufficiente che, dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore seconda la predetta modalità, chieda interessi e maggior danno.