(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell'indennità al danneggiato entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile (limitatamente a interessi e rivalutazione) tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio, a condizione che la domanda di risarcimento del danno per mala gestio sia stata proposta dal danneggiante o introdotta dal danneggiato in via surrogatoria. Pertanto, qualora il danneggiato abbia agito con azione diretta contro l'assicuratore, previo assolvimento dell'onere previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, domandando il riconoscimento di una somma superiore al massimale, si può ritenere che l'istante abbia chiesto di tener conto delle conseguenze della mora dell'assicuratore nel pagamento dell'indennità, ancorché non abbia qualificato gli interessi come «moratori sul massimale» giacché tale omissione non può essere ritenuta abdicativa del diritto alla corresponsione degli stessi, in contrasto con il fine del danneggiato di ottenere comunque l'integrale risarcimento e dunque la somma più elevata possibile nei limiti del danno effettivamente sofferto.