(massima n. 1)
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, qualora il maggior danno lamentato consista unicamente nella differenza, su base annua, tra il saggio degli interessi legali previsto nel periodo in osservazione ed il tasso di svalutazione monetaria fissato dall'Istat, deve essere riconosciuta la sola rivalutazione per i periodi in cui la relativa percentuale sia superiore al tasso degli interessi legali, mentre nella ipotesi inversa sono dovuti solo questi ultimi.