(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, con riferimento al superamento dei limiti del relativo massimale, in ordine al rapporto tra danneggiato ed assicuratore, il danneggiato non deve necessariamente proporre contro l'assicuratore una specifica domanda di responsabilità per colpevole ritardo (mala gestio cosiddetta impropria, diversamente dalla mala gestio cosiddetta propria, la quale ultima, sostanziandosi nella domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, deve essere espressamente formulata), ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex articolo 1224 c.c., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, allorquando la sentenza di primo grado liquidi una somma che, essendo inferiore al massimale, non pone il problema del suo superamento, il danneggiato stesso, in sede di impugnazione, non ha l'onere di impugnare specificamente il mancato riconoscimento della responsabilità dell'assicuratore per mala gestio, essendo sufficiente che egli impugni la sentenza stessa per conseguire l'integrale risarcimento del danno perchè il giudice d'appello, ricorrendone i presupposti, emetta condanna dell'assicuratore per il pagamento di interessi, rivalutazione e spese — queste ultime se provate —, anche oltre i limiti del massimale. (Nella specie, il primo giudice aveva emesso condanna risarcitoria solidale, a carico del danneggiante e dell'assicuratore, per un ammontare inferiore al massimale; il giudice di appello aveva elevato il risarcimento contenendo la condanna nei confronti della compagnia assicuratrice nel limite del massimale medesimo: erroneamente, ha affermato la S.C. sulla base dell'enunciato principio, la sentenza della corte territoriale aveva contenuto la domanda a carico dell'assicuratore nei limiti del massimale, sul presupposto che il danneggiato non avesse formulato specifiche censure in ordine al mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, di comportamenti dilatori dell'assicuratore stesso; la corte territoriale, ricorrendone i presupposti, avrebbe dovuto eventualmente provvedere contro la compagnia di assicurazioni per interessi, rivalutazione e spese, anche oltre i limiti del massimale).