(massima n. 1)
Sussiste il vizio di ultrapetita se il giudice condanna l'assicuratore della responsabilitą civile stradale alla rivalutazione del massimale, per svalutazione monetaria e interessi maturati, ove il danneggiato in primo grado chieda il risarcimento di «tutti» i danni da sinistro, perché tale locuzione non puņ comprendere quelli conseguenti al colpevole ritardo dell'assicuratore, fatto costitutivo diverso rispetto all'illecito del danneggiante.