(massima n. 1)
Deve essere espressamente formulata e non può essere proposta per la prima volta in appello la domanda del soggetto, rimasto danneggiato in un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria, diretta ad ottenere dall'assicuratore del responsabile, nel quadro dell'azione diretta prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969, in aggiunta al pagamento diretto dell'indennizzo assicurativo, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno (anche da svalutazione monetaria) ex art. 1224 c.c. (dovuti oltre il massimale assicurativo - riguardante il debito di indennizzo – nel caso in cui l'assicuratore senza valida giustificazione adempia dopo il decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969).