(massima n. 1)
Nel giudizio sulla responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dei quali č obbligatoria l'assicurazione, il giudice non puō condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale o a rifondere all'assicurato, oltre i predetti limiti, le somme che questo č obbligato a risarcire al danneggiato quando la responsabilitā per i danni della mora colpevole dell'assicuratore, nel primo caso, o quella per la mala gestiodell'assicuratore, nella seconda ipotesi, non siano state fatte rispettivamente valere dal danneggiato o dall'assicurato.