(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e natanti, la responsabilitą dell'assicuratore oltre il massimale, per non aver provveduto alla liquidazione del danno entro il termine concesso dall'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990, sussiste anche in relazione al danno biologico, in presenza di lesioni alla persona, atteso che tale danno non sfugge in assoluto ad una valutazione preventiva, potendo il grado del pregiudizio essere accertato, con sufficiente approssimazione, con riguardo all'incidenza delle lesioni subite sulla integritą psico-fisica del danneggiato. *