(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore trascorso lo spatium deliberandi previsto per il caso di azione diretta del danneggiato dall'art. 22 della L. n. 990 del 1969, č obbligato in caso di colpa anche lieve nella gestione della lite, a risarcire il danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. e, quindi, alla corresponsione degli interessi moratori, oltre i limiti del massimale anche quando sia stato convenuto in giudizio a seguito di chiamata in rivalsa da parte del danneggiante-assicurato.