(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile inerente alla circolazione di veicoli a motore o natanti, il principio, secondo cui l'assicuratore risponde, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dei danni anche oltre il massimale di polizza, ove ingiustificatamente ritardi il pagamento della indennitą dovuta dopo la data di scadenza dello spatium deliberandi all'uopo assegnatogli, comporta l'obbligo di pagamento degli interessi di mora e della svalutazione monetaria relativi alla somma da lui originariamente dovuta nei limiti del massimale e non anche alla somma sin dall'origine eccedente tale limite, con la conseguenza che, se il credito del danneggiato, alla data in cui l'indennizzo avrebbe dovuto essere pagato, gią superi il limite del massimale, gli interessi e la rivalutazione eventualmente dovuti, oltre tale limite, dall'assicuratore per effetto della sua accessoria e coordinata obbligazione di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nel pagamento dell'indennizzo, debbono essere calcolati solo su questo indennizzo e non sulle ulteriori somme spettanti al danneggiato per il maggior danno subito.