(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, trascorso il periodo di sessanta giorni, concesso all'assicuratore della Rca per valutare la fondatezza della richiesta risarcitoria o comunque un congruo termine per procedere agli opportuni accertamenti, il ritardo nella liquidazione del danno comporta la responsabilità ultra massimale del detto assicuratore, a meno che egli non provi che il ritardo medesimo sia dipeso da causa a lui non imputabile. Tale causa, peraltro, non può essere identificata nella sola mancata specificazione dell'ammontare del danno, qualora dalla parte richiedente siano stati offerti elementi tali da consentire all'assicuratore di valutare autonomamente detto ammontare, in modo da formulare un'offerta o quanto meno una proposta di pagamento.