(massima n. 1)
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora l'assicuratore, direttamente obbligato ex lege verso il danneggiato per il danno da costui subito, lasci trascorrere il periodo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta rivoltagli ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 o, comunque, un periodo di tempo congruo dal momento in cui la richiesta stessa abbia assunto, con l'integrazione del suo contenuto originario, significato di costituzione in mora, ritardando o rifiutando senza giustificato motivo la prestazione indennitaria, è tenuto a corrispondere, anche oltre il massimale, gli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c., a far tempo dalla scadenza dello spatium deliberandi e non dall'evento lesivo. (Nella specie, i periti nominati in sede penale avevano depositato il loro elaborato nel novembre del 1983, accertando, a carico del danneggiato nel sinistro, una nevrosi post-traumatica suscettibile di miglioramento e di guarigione clinica; il giudice di merito — con una motivazione che la S.C. ha giudicato essere adeguatamente motivata e immune da vizi logici — avevano ritenuto in mora colpevole l'assicuratore solo a far data dall'1 gennaio 1984, in considerazione dei risultati della perizia e dell'epoca del suo deposito).