(massima n. 1)
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il massimale di polizza costituisce il limite dell'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato che ne abbia fatto richiesta, vertendosi in tema di obbligazione che conserva il suo carattere di debito contrattuale di valuta pur quando ne sia beneficiario il danneggiato, anziché l'assicurato, ma non anche dell'obbligo ulteriore dell'assicuratore medesimo verso detto danneggiato per interessi moratori ed eventuale risarcimento del maggior danno derivante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dall'ingiustificato inadempimento nonostante la scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni da quella richiesta, atteso che tale ultimo obbligo, trovando fonte genetica autonoma e distinta nell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo, alla quale deve, conseguentemente, farsi riferimento per la determinazione del suo ammontare (anziché al debito risarcitorio per la responsabilitą aquiliana), resta svincolato dall'indicata limitazione contenuta nella polizza assicurativa.