(massima n. 1)
Sussiste responsabilitą ultramassimale dell'assicuratore sol che lo stesso ritardi il pagamento o la messa a disposizione del massimale, dovendosi presumere fino a prova contraria che il ritardo sia ingiustificato dalla scadenza del termine fissato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, mentre a nulla rileva se il massimale sia o meno capiente. In caso d'incapienza e disaccordo della pluralitą dei danneggiati all'assicuratore non resta altro mezzo per liberarsi dalla responsabilitą che mettere a disposizione il massimale.