(massima n. 1)
Il ritardo dell'assicuratore nel risarcire il danneggiato da sinistro stradale č costitutivo dell'accessorio obbligo di risarcirgli anche gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224 c.c.) se tempestivamente richiesti con decorrenza dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990, salvo che l'assicuratore dimostri che detto ritardo non gli č imputabile (art. 1218 c.c.), o che lo č divenuto successivamente alla scadenza predetta.