(massima n. 1)
Al fine della proponibilitą dell'azione risarcitoria per danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti, secondo le previsioni dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve ritenersi idonea la richiesta rivolta dal danneggiato alla compagnia di assicurazione risultante dai documenti accompagnatori del veicolo assicurato, senza che possa farsi carico al danneggiato medesimo di indagare sull'effettiva operativitą della garanzia assicurativa (sempre che non risulti che sia stato reso edotto, prima dell'azione, dell'inoperativitą di tale garanzia).