(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della richiesta di risarcimento all'assicuratore, stabilito dall'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990, non č assolto dall'invio della raccomandata ad agenzia priva, in materia di liquidazione dei danni e transazione delle liti, del potere di rappresentanza della compagnia assicuratrice, perché una siffatta richiesta non soddisfa la finalitā del sopra citato art. 22 di permettere all'assicuratore uno spazio di tempo per decidere, previ gli opportuni accertamenti, sulla convenienza di opporsi alla pretesa risarcitoria o di prevenire la lite con proposte transattive.