(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, l'assicuratore, nei casi di danno conseguente a lesioni personali guarite oltre il termine di quaranta giorni, č costituito in mora (trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge) per effetto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta di risarcimento, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, senza che sia necessario che siano anche osservate le modalitā, quali l'indicazione e la certificazione dell'avvenuta guarigione, prescritta dall'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), che si riferisce ai casi di danni a cose o conseguenti a lesioni guarite entro i quaranta giorni.