(massima n. 2)
Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto — con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato — anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, al qual fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati a fine di formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica Amministrazione per fini anagrafici.