(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo - posto a carico del danneggiato - della preventiva richiesta di risarcimento, cui l'art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 subordina la proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, è rivolto a favorire la composizione stragiudiziale della vertenza, per cui, una volta che il danneggiato vi abbia adempiuto, lo stesso obbligo non può essere posto a carico dell'assicuratore che, surrogandosi al danneggiato, ai sensi dell'art. 1916 c.c., agisca per il recupero delle indennità a questi corrisposte perchè, subentrando nella medesima posizione giuridica del detto danneggiato, ha facoltà di avvalersi dell'avvenuto adempimento della formalità prevista dal citato art. 22 e degli effetti che ne derivano in ordine alla proponibilità dell'azione.