(massima n. 1)
L'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, secondo cui l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante, trova applicazione solo per l'azione risarcitoria del danneggiato, non anche per la diversa ipotesi in cui uno dei danneggianti, condannato all'integrale risarcimento, agisca in regresso contro gli altri danneggianti, a norma dell'art. 2055 cod. civ.