(massima n. 1)
L'assicuratore della responsabilitą civile del danneggiante, condannato in primo grado all'integrale risarcimento del danno subito dal danneggiato da sinistro stradale per agire in rivalsa nei confronti dell'assicuratore di un altro soggetto ritenuto in secondo grado come responsabile (esclusivo o concorrente) del sinistro, non ha l'obbligo di espletare preventivamente gli adempimenti previsti dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990.