(massima n. 1)
La disposizione dettata dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 trova applicazione quando č il danneggiato a proporre la domanda di risarcimento nei confronti del danneggiante ovvero dell'assicuratore e del danneggiante, mentre non dev'essere osservata quando il danneggiato sia stato soddisfatto e il danneggiante ovvero l'assicuratore che abbia pagato in luogo d'uno dei responsabili agisca in regresso contro altri responsabili od i loro assicuratori.