(massima n. 2)
In tema di responsabilitą civile da circolazione stradale, l'onere previsto a carico del danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 di chiedere il risarcimento del danno alla societą assicuratrice e di attendere sessanta giorni prima di promuovere l'azione giudiziaria, non viene meno quando il danneggiato - dopo aver eseguito un sequestro conservativo nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'art. 2034 c.c. - convenga costui in giudizio per la convalida e, contemporaneamente, per la causa di merito, poiché la decisione di quest'ultima, qualora sia favorevole al danneggiato, non limita i suoi effetti all'assicurato, ma, in virtł dell'obbligatorietą dell'assicurazione, si estendono, aggravati dai costi del processo nei limiti di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c., all'assicuratore stesso.