(massima n. 1)
Se il danneggiato da sinistro stradale si costituisce parte civile nel processo penale - in cui a tal fine non è necessario il previo espletamento delle formalità previste dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 - contro il responsabile civile, e questi viene condannato, con sentenza penale irrevocabile, al risarcimento a favore della parte civile, da liquidare in separata sede, detto danneggiato può agire per tale liquidazione in sede civile nei confronti dello stesso responsabile, senza che a ciò osti il mancato tempestivo espletamento delle succitate formalità - neppure nel caso in cui il convenuto abbia chiamato in garanzia la sua assicurazione - poiché si tratta della medesima azione risarcitoria, già utilmente esercitata in sede penale, in cui l'interesse pubblico al sollecito accertamento del fatto - reato e della responsabilità dell'imputato, prevale su quello ad una definizione stragiudiziale del risarcimento del danno.