(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere che l'art. 22 della legge pone a carico del danneggiato per la richiesta di risarcimento del danno va osservato anche nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto, quando l'attore estenda a costoro la domanda di risarcimento, in quanto tale norma, al fine di garantire all'assicuratore del terzo, chiamato in causa, lo spatium deliberandi (di giorni 60 dall'avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) diretto a facilitare la soluzione stragiudiziale della controversia, e di evitare disparitą di trattamento fra l'originario convenuto e gli altri chiamati in causa, deve essere osservata tutte le volte che l'attore avanzi pretese risarcitorie, oltre che verso l'originario convenuto, anche nei confronti di tutte le altre parti in causa, salvo il caso in cui il danneggiato abbia fornito la prova della materiale impossibilitą di identificare l'istituto assicuratore del danneggiante.