(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata all'assicuratore, non trova applicazione nell'ipotesi dell'azione di garanzia che l'assicurato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato proponga nei confronti dell'assicuratore stesso.