(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis), nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilitą dell'azione stessa. L'onere imposto al danneggiato dalla suddetta norma puņ essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello dalla stessa previsto, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunitą di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il predetto termine); occorre, tuttavia, che la richiesta di risarcimento sia formulata dal danneggiato ovvero dal legale dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto improponibile la domanda e, quindi, rigettato il ricorso proposto, risultando la richiesta del risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice inviata non dal danneggiato, proprietario dell'auto, ma dal figlio di questi, conducente della stessa il quale, peraltro, non aveva riportato danni nel sinistro).