(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi č l'obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 22 di tale legge, deve essere interamente decorso prima della proposizione dell'azione giudiziaria. La proponibilitā dell'azione risarcitoria č condizionata dall'osservanza del predetto termine non soltanto nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta nei confronti dell'assicuratore, ma anche nel caso in cui essa venga proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro (nella specie il proprietario dell'autoveicolo). La improponibilitā, per l'anzidetta ragione, della domanda di risarcimento č, inoltre, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi anche in sede di legittimitā.