(massima n. 1)
Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006) non č tenuto a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalitā previste dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia giā provveduto nel vigore dell'abrogata l. 24 dicembre 1969, n. 990, con le modalitā previste dall'art. 22 di tale legge.