(massima n. 1)
Nella ipotesi di confluenza, in seno al medesimo processo, della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro, e della causa di garanzia proposta da quest'ultimo contro l'assicuratore della responsabilità civile in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non può legittimamente considerarsi parte del rapporto processuale instauratosi per effetto della introduzione di tale seconda causa — che resta del tutto distinta dalla prima — anche nel caso in cui l'assicurato richieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto il danneggiato mentre ha interesse, quale destinatario delle relative pronunce, ad impugnare le statuizioni conseguenziali all'accoglimento della domanda di garanzia, aventi ad oggetto il pagamento diretto in suo favore, non ha interesse ad impugnare le statuizioni della sentenza relative all'azione di garanzia vertente tra assicurato ed assicuratore e fondata sul contratto di assicurazione, trattandosi di causa della quale non è partecipe, in quanto estraneo al contratto di assicurazione.