(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la scelta tra l'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del responsabile del danno e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 L. 24 dicembre 1969, n. 990 è rimessa al danneggiato, sicché il convenuto che accetti il contraddittorio senza chiamare in causa, in caso di liquidazione coatta dell'assicuratore, il Fondo di garanzia e per esso la impresa designata, accetta con ciò di difendersi in ordine alla propria responsabilità civile e alle obbligazioni risarcitorie a questa consequenziali.