(massima n. 1)
Il litisconsorzio previsto all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 ha carattere processuale ed unilaterale; la partecipazione al giudizio del responsabile del danno č necessaria solo quando il danneggiato proponga azione diretta nei confronti dell'assicuratore, mentre, ove eserciti l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante o del proprietario del veicolo senza citare l'assicuratore, questi non assume la veste di litisconsorte necessario e potrā quindi essere pretermesso, fermo il potere del convenuto o del giudice di chiamarlo in causa ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c.; qualora, invece, il danneggiato abbia agito nei confronti dell'assicuratore citando anche il responsabile del danno e si accerti il difetto di legittimazione passiva dell'assicuratore, il giudice non deve integrare il contraddittorio nei confronti dell'impresa legittimata ma rigettare la domanda.