(massima n. 1)
Nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale, originariamente proposta nei confronti del solo responsabile, ai sensi dell'art. 2054 c.c., in seguito all'intervento in giudizio dell'assicuratore della R.C.A e alla richiesta di condanna formulata dall'attore nei suoi confronti, viene a costituirsi fra il danneggiante e l'assicuratore un litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l'appello avverso la sentenza di primo grado deve proporsi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nel termine segnato dalla notificazione della sentenza ad uno solo di tali litisconsorti, anche nel caso in cui l'impugnazione investa una statuizione specifica che ipoteticamente interessava soltanto la parte appellata.