(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile da circolazione di veicoli, e per il caso in cui l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il proprietario del veicolo non riveste la qualitą di litisconsorte necessario nel giudizio di risarcimento dei danni che il danneggiato abbia instaurato a norma dell'art. 19, lettera c) della L. n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'Ina ed in cui č legittimato passivo anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.