(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 2456 c.c., applicabile anche alle societą cooperative in base al rinvio fattogli dall'art. 2526 c.c., la societą non si estingue dopo la cancellazione dal registro delle imprese qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Conseguentemente nel giudizio di risarcimento del danno promosso con azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990 del 1969, deve essere obbligatoriamente integrato il contraddittorio nei confronti della societą proprietaria del veicolo investitore, quale litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 23 della citata legge, ancorché detta societą sia stata cancellata dal registro delle imprese, ma non sia stata completata la procedura di liquidazione con la cessazione di tutti i rapporti derivanti dall'attivitą da essa svolta o a questa connessa.