(massima n. 1)
In ipotesi di litisconsorzio necessario, come nel caso di azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato, a norma dell'art. 23 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione d'incompetenza per territorio, che sia stata sollevata da uno soltanto dei convenuti, resta priva di effetti, in considerazione dell'incontestabilitą della competenza ratione loci del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l'eccezione medesima, (nella specie, la Compagnia di assicurazione era rimasta contumace), nonché del carattere inscindibile della causa.