(massima n. 1)
L'art. 23 legge n. 990 del 1969, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel disporre che l'azione di risarcimento deve essere proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato, configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, nel senso che tale domanda deve essere necessariamente rivolta nei confronti sia dell'assicuratore che dell'assicurato, con la conseguenza che, per effetto della inscindibilitą della causa, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere necessariamente sollevata da entrambi i convenuti; ne deriva l'irrilevanza dell'indicata eccezione sollevata da uno solo di essi.