(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e con riguardo alla azione di danno promossa sia nei confronti dell'assicuratore che del conducente e del proprietario del veicolo, il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi sulla nullitā della sentenza impugnata conseguente alla nullitā (insanabile) della citazione nel giudizio di primo grado del proprietario del veicolo, proposta dopo il suo decesso, nel dichiarare detta nullitā deve, in conseguenza della non integritā del contraddittorio non rientrando la nullitā, di per sé stessa, tra le ipotesi tassativamente elencate nell'art. 354 c.p.c. rimettere al primo giudice la causa promossa nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo e trattenere, invece, e decidere nel merito quella promossa nei confronti del conducente, atteso che, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto il proprietario del veicolo č parte necessaria nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta e che non č ipotizzabile, con riferimento al giudizio di appello, un litisconsorzio processuale dipendente dalla effettiva partecipazione anche del conducente del veicolo al giudizio di primo grado.