(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria contro la responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la compagnia di assicurazione e il responsabile del danno sono tra loro in rapporto di litisconsorzio necessario, a norma dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, con la conseguenza che la non integritā del contraddittorio č rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado. Peraltro, qualora il capo della sentenza con il quale viene scisso l'unico rapporto con la dichiarazione di estinzione del processo nei confronti del responsabile civile non venga gravato da appello, il giudicato formatosi preclude la rilevabilitā della questione nei successivi gradi.