(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della Rca, qualora il danneggiato abbia esercitato l'azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell'autoveicolo, proponendo domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo, senza che il giudice abbia ordinato la chiamata in giudizio di quest'ultimo ex art. 23, L. n. 990 del 1969, nonostante che detta norma sia applicabile anche nel caso di azione civile proposta nel corso del processo penale, il giudicato formatosi sull'an debeatur non č opponibile al proprietario del veicolo, il quale, conseguentemente, non č litisconsorte necessario nel successivo giudizio civile proposto dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la quantificazione del danno.