(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore (art. 18, primo comma, legge 990/1969), la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno (art. 23 legge citata), che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale, con la conseguenza che, ove manchi la prova che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato anche al detto responsabile, la domanda non va dichiarata improcedibile, dovendosi, per converso, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non citata, ex art. 102, secondo comma c.p.c. Ne consegue, ancora, che, ove il giudice (come nella specie) dichiari erroneamente la domanda nulla, inammissibile o improcedibile, la sentenza va annullata ex art. 354, primo comma e 383, terzo comma c.p.c.