(massima n. 1)
Qualora in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica siano stati dedotti due diversi rapporti, uno tra danneggiato e danneggiante e l'altro tra il danneggiante e il suo assicuratore (tra i quali non sussiste un rapporto di inscindibilità), nell'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell'incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, in quanto il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, da un lato accogliendo la domanda del danneggiato nei confronti del soggetto che appariva essere il danneggiante sulla base della constatazione amichevole sottoscritta da entrambi subito dopo l'incidente, e al contempo rigettando la domanda di manleva proposta dal danneggiante-assicurato nei confronti del proprio assicuratore, in quanto dalle testimonianze raccolte e da presunzioni gravi, precise e concordanti, emergeva che i fatti si erano svolti diversamente rispetto a quanto indicato nella constatazione amichevole, e che nessuna responsabilità in ordine al sinistro fosse ascrivibile in capo all'assicurato, benché questi se ne fosse dichiarato responsabile ed avesse anche provveduto a corrispondere al danneggiato quanto previsto dalla sentenza di primo grado).