(massima n. 1)
La domanda risarcitoria, che il danneggiato proponga nei confronti del conducente del veicolo investitore e dell'assicuratore dell'auto da questi condotta, può, alla fine, risultare accolta soltanto nei confronti del primo e non del secondo, perché la constatazione amichevole, redatta ai sensi dell'art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, ha valore probatorio di confessione solo nei riguardi dell'autore, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice del merito per altre parti del giudizio, siano o no condebitori solidali, come si desume dall'art. 2733, ultimo comma, c.c. nel caso di litisconsorzio necessario.