(massima n. 1)
Il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalitą non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c.: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto l'azione diretta proposta dal soggetto danneggiato in un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi degli artt. 18 e 23 della legge n. 990 del 1969, qualora sia stata chiesta la condanna del solo assicuratore, va esclusa, in sede di legittimitą, la necessitą dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, rimasto contumace in primo e secondo grado, atteso che l'integrazione del contraddittorio, pur prevista dalle norme sopracitate, si risolverebbe esclusivamente in un pregiudizio per le parti costituite senza produrre alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali della parte esclusa.