(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ratione temporisapplicabile deve essere chiamato soltanto il proprietario responsabile del danno, quale risulta dal P.R.A., senza che a tale effetto possa rilevare il regime patrimoniale legale della famiglia del proprietario intestatario, che non puņ affatto desumersi dal pubblico registro. (Nella specie era stata dichiarata nulla la sentenza del giudice di pace, che aveva condannato al risarcimento proprietario e societą assicuratrice, dell'autovettura cui si addebitava il sinistro, per non avere integrato il contraddittorio nei confronti della moglie, in quanto comproprietaria perchč in regime di comunione legale con quello, al quale soltanto la vettura era intestata al P.R.A.: la S.C. ha accolto il ricorso del danneggiato e cassato con rinvio la sentenza del tribunale).