(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il responsabile del danno che, a norma dell'art. 23 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve essere chiamato nel giudizio promosso con azione diretta dal danneggiato non č solo il proprietario del veicolo o del natante assicurato (o tenuto all'assicurazione) ma anche il conducente perché solo questa interpretazione estensiva della norma č coerente con la ragione della deroga del principio della facoltativitā del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali da essa prevista, che č quella di evitare la proliferazione dei giudizi e la difformitā dei giudicati, anche in funzione dell'opportunitā di facilitare le azioni di rivalsa o di surroga dell'assicuratore nei confronti dello stesso conducente (art. 1, comma terzo, stessa legge) e dei responsabili civili non assicurati (art. 1916 c.c.), piuttosto che quella di assicurare la partecipazione al giudizio di entrambe le parti del rapporto assicurativo.